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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

62496
Stato 19 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le

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Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

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I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale

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Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per

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Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste, il sindaco richiede il certificato del casellario giudiziale entro il termine

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Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei comuni nei quali si è verificato il distacco.

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Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro

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Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 15, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione

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Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato

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Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli

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Entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette un estratto dell'elenco ivi previsto, comprendente i nati

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convocazione del Consiglio comunale. Questo procede alla costituzione della Commissione entro il termine di cui al comma precedente.

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La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le

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giorni: avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della

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Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto

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effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune

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Gli elettori che, non avendo l'abitazione nel comune, abbiano omesso di indicare a termine dell'art. 9 - comma secondo - la sezione alla quale

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propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco, unendovi la

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Decorso il termine di cui all'art. 15, e non del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale: 1

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